Catalogna. Una chiave di lettura costituzionale.

Il referendum indipendentista della Catalogna è su tutti i quotidiani europei e non solo. Oltre all’alto valore storico e politico che questa tendenza indipendentista della regione spagnola ha, il tutto viene accentuato dagli scontri in atto in queste ore, su tutto il territorio catalano.

La Guardia Civil ha avviato, su ordine del Governo centrale, il piano di sgombero dei seggi elettorali adibiti proprio per questo referendum che, costituzionalmente, non è consentito in Spagna. Cominciamo a spiegarlo nel dettaglio, partendo da alcune coordinate costituzionali.

La Costituzione spagnola – entrata in vigore nel 1978, a seguito della c.d. transicíon dal regime franchista all’attuale monarchia parlamentare – all’art.2, esplicita l’indissolubilità dello Nazione spagnola:

La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime.

Un’unica Nazione nella quale sono riconosciute, tuttavia, sistemi di autonomia politica, attraverso un processo ben incardinato, con procedure costituzionalmente previste e di garanzia per la stessa tenuta democratica ed unitaria della Spagna – qualora venga presentata la volontà di ottenere l’autonomia di una determinata regione/territorio, il Governo convoca tutti i deputati e senatori di quel territorio, consentendo loro di partecipare alla stesura dello Statuto che andrà a regolamentare i poteri attribuiti da quella che possiamo chiamare una devolution. Ma torniamo alle coordinate costituzionali.

Il Titolo VIII Capo III della stessa Costituzione sviscera i diversi principi costituzionali sulle quali basare le attività e la stessa definizione giuridica e politica delle autonomie.

L’art.143 comma 1, per l’appunto, specifica che

Nell’esercizio del diritto alla autonomia riconosciuto nell’articolo 2 della Costituzione, le province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche, i territori insulari e le province costituenti entità regionali storiche, potranno accedere all’autogoverno e costituirsi in Comunità Autonome in base a quanto previsto in questo Titolo e nei rispettivi Statuti.

La Carta fondamentale, nell’aprire ai processi di autonomia delle Comunità pone delle condizioni che renda realmente fondato tale processo: comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche, oltre che profonde radici storiche di già esistenti entità regionali come, per l’appunto, la Catalogna – che vide la luce sin dal XII Secolo, se pur in forme diverse da quelle che conosciamo oggi, è una di queste, ad esempio.

Ora, possiamo dire che le Comunità Autonome sono più che riconosciute e garantite in Spagna, sin dall’entrata in vigore dell’attuale Costituzione (l’attuale Statuto catalano è datato 1979, pochi mesi dopo l’entrata in vigore della Costituzione).

La Corte costituzionale spagnola, già dallo scorso 14 febbraio, aveva ben spiegato che il referendum indetto dal Governo catalano avesse lo stesso valore giuridico del pezzo di giornale con il quale si incarta il pesce alla Boqueria: la Costituzione non prevedendo il Referendum a riguardo, non poteva essere indetto. Punto.
Ma il il Presidente Puigdemont dichiarò, in risposta, che la Costituzione dovesse passare in secondo piano rispetto alla “nuova legalità catalana”, parole pericolose e sovversive. (Quanti Puigdemont ci sono in Europa? Tanti. In Italia, ad esempio, sono tutti coloro che vorrebbero indire un referendum sull’Euro o sulle leggi di bilancio o, addirittura, chiedere l’indipendenza di alcuni territori, dimenticandosi dell’art.75 Cost., ndr.)

Un governo di una Comunità Autonoma, rispettoso del sistema costituzionale del suo Paese, avrebbe fermato tali moti e spento gli animi indipendentisti, anziché fomentarli. La Catalogna se si trova in questo stato è, anche, a seguito delle elezioni del 2015, dove i partiti indipendentisti ottennero la maggioranza dell’Assemblea.

Torniamo alla questione di fondo. Il Governo centrale ricorre alla Corte costituzionale che dichiara l’incostituzionalità di questa consultazione che, invece, in modo prepotente, gli indipendentisti catalani organizzano per il 1 ottobre, cioè oggi.

Per la salvaguardia dell’indissolubilità della Nazione (art.2) e dei principi regolatori delle Autonomie (art.143 e ss.) il Governo forte del sostegno che la stessa Costituzione gli offre, all’art.155 che, al comma 1, recita:

Ove la Comunità Autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità Autonoma e, ove questa sia disattesa con l’approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all’adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi.

e ancora, al comma 2:

Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le Autorità delle Comunità Autonome per l’esecuzione delle misure previste nel comma precedente.

Ed ecco quindi l’origine dei disordini di oggi. L’ordinamento costituzionale non è stato rispettato dall’esecutivo guidato da Puigdemont e, di risposta, il Governo Rajoy ha deciso di prendere le “misure necessarie” per obbligare la Catalogna “all’adempimento forzato” degli obblighi imposti dalla Costituzione e per la tutela degli interessi dell’intera Nazione spagnola.

Su cosa si debba intendere per “misure necessarie” è oggetto di dibattito tra diversi costituzionalisti spagnoli e non solo. Di fatto, in molti sostengono che tra queste misure sia annoverato l’uso della forza, attraverso l’intervento della Guardia Civil; altri ritengono che le misure debbano rimanere all’interno degli strumenti legislativi e, quindi, misure di tipo istituzionale piuttosto che coercitivi. Facciamo degli esempi.

Il Governo centrale potrebbe, in via interpretativa, procedere ad una graduale diminuzione dei poteri dei componenti dell’Esecutivo della Comunità Autonoma; procedere alla sostituzione dei ministri e dell’intero Consiglio di Governo.

In linea con i principi costituzionali, la figura che potrebbe sostituire il Presidente e l’intero Esecutivo è quella del Rappresentante del Governo nella Comunità Autonoma, individuato dall’art.154 della stessa Costituzione spagnola.

Diverse, quindi, le chiavi di lettura sul caso, eppure la più corretta rimane una soltanto: il referendum indipendentista, in Catalogna, è frutto di una esasperazione politica accentuata dalla crisi economica che fa soffrire un territorio molto ricco, rispetto ad altri territori spagnoli e non solo.

La Catalogna rappresenta il 20% del PIL e oltre il 25% dell’export della Spagna, risultando, inoltre, la 13ª “economia” dell’Unione europea.

Dico, in chiusura, a chi vuole provare a commentare quanto sta accadendo, che il diritto di voto non sempre corrisponde al principio primordiale della Democrazia, perché il voto può togliere diritti e distruggere popoli, oltreché quanto comunemente associamo a tale strumento di scelta, per l’appunto, democratica. Quindi tale diritto non viene prima dei principi costituzionali, poiché se così fosse, allora le Costituzioni non avrebbero senso nell’esistere e ognuno potrebbe svegliarsi, un bel giorno, e decidere che il territorio su cui giace il proprio condominio debba diventare una Repubblica autonoma.

(Visited 98 times, 1 visits today)

Rispondi