• La Corte Suprema USA ha dichiarato legali i matrimoni gay

    La Corte Suprema statunitense ha dichiarato legali i matrimoni omosessuali in tutto il territorio degli Stati Uniti. Infatti, se pur molti Stati avevano già reso legale il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non tutti però si erano adeguati – in molti Stati forte era ancora l’opposizione a tale legalizzazione – ma con la storica sentenza della Corte Suprema, di qualche minuto fa, negli Stati Uniti i matrimoni gay saranno possibili in ogni parte del territorio nazionale.

    La decisione è stata approvata con cinque voti favorevoli e quattro contrari. Prima della sentenza, le coppie gay potevano sposarsi in 37 stati, oltre che a Washington Dc.

    Leggi: Supreme Court rules gay couples nationwide have a right to marry — The Washington Post


  • I pensieri meridiani

    Da lunedì scorso è online Post Meridiani. Un blog collettivo nella forma, ma qualcosa di più nella sostanza: uno spazio al servizio del Sud, quello vero, quello fuori dagli stereotipi, che non accetta di essere fanalino di coda di niente.

    Dateci uno sguardo e magari salvatelo tra i preferiti o impostatelo come home del vostro browser. Magari un giorno parlerà di voi. Magari un giorno parlerà di tutto ciò che di bello e positivo c’è in questa terra. Ci sarebbe da scrivere un libro grande quanto tutti i libri di diritto messi insieme. E vi assicuro che non è poco. Noi abbiamo cominciato a farlo.

    Ps. Ovviamente io continuerò a scrivere anche sul mio blog.


  • Lezione di giornalismo 2.0

    Martina Recchiuti, giornalista di Internazionale dal 1995, racconta a TedxCaserta cosa deve fare un giornale, rivista o semplice sito web di informazione e media, che vuole crescere, migliorare e diventare un punto di riferimento per i suoi lettori. Buona visione. Io l’ho ritenuto davvero interessante.


  • Amnesty lancia l’allarme umanitario sui migranti

    Quella in corso è la peggiore crisi di profughi dalla seconda guerra mondiale. A denunciare la situazione è Amnesty international, in un rapporto pubblicato in vista della giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno, secondo il quale l’emergenza riguarda un milione di profughi tra Siria, sudest asiatico, Africa subsahariana e mar Mediterraneo.

    Leggi di più su: Migranti, Amnesty international: Quella in corso è la peggiore crisi di profughi dalla seconda guerra mondiale – Internazionale


  • Quei discorsi a pagamento

    Non mi piacciono. Per niente. E credo che questa cosa faccia male alla politica, a livello globale, non soltanto locale. Non sono a conoscenza di discorsi a pagamento anche di politici italiani, ma di certo balza agli occhi la vicenda che ha toccato l’ex Primo Ministro inglese, Tony Blair, il quale chiedeva 380 euro al secondo per un discorso contro la fame nel mondo.

    L’argomento sui discorsi a pagamento, ora, lo tira in ballo l’ex Presidente degli Stati Uniti, Bill Cinton, che ha annunciato di finirla con questa pratica qualora sua moglie, l’ex Segretario di Stato USA, Hillary Clinton, attuale candidata alle Primarie democratiche per la Presidenza USA, dovesse essere la 45° Presidentessa degli Stati Uniti.

    Gesto nobile, direbbe qualcuno, eppure di nobile non c’è proprio nulla, considerato il fatto che, come riportato dal New York Times, il Presidente Clinton ha racimolato un bel po’ di milioni intervenendo a delle convention.

    Insomma, peggio di una comparsa in tv di qualche vecchia stella del cinema o della musica. Gli ex leader mondiali hanno un cachet da capogiro, meglio chiedere un intervento di Mick Jagger, magari alla fine ci canta Satisfaction.


  • Quella bolgia infernale chiamata “Unità”

    L’Unità non torna ancora in edicola. Qualcuno di questo è felice, io no. Non lo è neanche Luca Sofri, che spiega quanto sta succedendo alla ex redazione di quel giornale. Pignoramenti e risarcimenti in capo a chi faceva il proprio lavoro, sfiorando solamente la società editoriale fallita, responsabile del tracollo.

    Il Partito Democratico deve sforzarsi di trovare una soluzione non soltanto editoriale, ma soprattutto politica, salvando chi non ha responsabilità tali da vedersi pignorata ogni fonte di reddito e beni mobili e immobili.


  • Cosa prevede il reato di omicidio stradale

    A view of the accident site where former German cyclist Jan Ullrich was involved in near MattwilIl senato ha approvato il disegno di legge che introduce il reato di omicidio stradale nel codice penale. I voti a favore sono stati 163, gli astenuti 65 e i contrari due. Il provvedimento, che ora torna alla camera, introduce e disciplina i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali.

    Sorgente: Cosa prevede il reato di omicidio stradale – Internazionale


  • Cassazione: offesa su Facebook è reato

    Cassazione: offesa su Facebook è reato

    Ieri è stata depositata la sentenza n. 24431/15 della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, a mio avviso, molto importante.

    L’offesa sui social network (in questo caso Facebook) è equiparabile all’offesa a mezzo stampa (che si chiami ingiuria o diffamazione, sta al caso di specie). Una sentenza in controtendenza rispetto all’obiettivo che il Parlamento si è posto, cioè di depenalizzare il reato di diffamazione a mezzo stampa (oggi punibile con una pena detentiva fino ai 3 anni).

    Questa sentenza è importante perché immette nel sistema di internet i diritti della personalità che non hanno una tutela solida sulla rete e che hanno spinto (e spingono tutt’ora) molti giuristi ad immaginare una Costituzione della Rete che offra tali strumenti – la cosiddetta Internet Bill of Rights – di cui ne ho già parlato su questo blog.

    I diritti della personalità, nel nostro ordinamento, sono tutelati dalla nostra Costituzione (art.3), dal Codice Civile e Penale e dalle leggi dello Stato. Rimanendo in tema costituzionale, per offrire un ulteriore riferimento giuridico, l’art.21 comma VI riporta:

    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

    Ma l’ordinamento non esaurisce qui i riferimenti normativi in tema di salvaguardia dei diritti della personalità. In caso di diffamazione, il diritto leso è quello all’integrità morale, declinato anche nel diritto all’onore e alla reputazione, lesione che viene tutelata dall’art. 594 c.p. e ss. Vediamo nel dettaglio cosa dicono.

    [toggle title=”Art. 594 c.p. (Ingiuria)“]Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516.
    Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.
    La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
    Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.[/toggle]

    Su questo articolo, vorrei focalizzarmi sui commi II e IV.

    Art. 594 comma II c.p.
    Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

    Il comma II puntualizza i mezzi utilizzabili per commettere il reato in oggetto, ampliando il raggio d’azione della norma. Per estensione, con comunicazione telegrafica o telefonica o, se vogliamo, con il generico “con scritti”, possiamo far rientrare la diffamazione per mezzo di un sito internet, quale un social network.

    Il comma IV, tuttavia, ci permette di collegarci all’art.595 c.p. e dice:

    Art. 594 comma IV c.p.
    Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone.

    Qui è importante sottolineare la situazione in cui ci si può trovare mentre commettiamo il reato: in presenza di più persone. Ed è questa l’ipotesi avvallata dalla Cassazione, come riportata nella sentenza di cui parliamo.

    Arrivando ora ad analizzare l’art.595 del Codice Penale, che istituisce il reato di diffamazione, riporta:

    [toggle title=”Art. 595 c.p. (Diffamazione)“]Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
    Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
    Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
    Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.[/toggle]

    Al comma III, l’art. 595 c.p. esplicita l’ipotesi in cui la diffamazione avvenga o col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. La Cassazione ha quindi sostenuto, prendendo in esame tale comma, che un social network possa rientrare nella definizione di altro mezzo di pubblicità, portando tale ipotesi ad essere punita con un periodo di reclusione fino ai 3 anni e una multa di minimo 516 euro. Pare scontato, ma è giusto sottolinearlo.

    In conclusione, la Cassazione ha attribuito, in senso figurativo, la qualifica di “giornalisti” a tutti coloro che pubblicano, quotidianamente, i loro post sui social network. Un’estensione della responsabilità attribuita ai giornalisti che pone serie problematiche e che dovrebbe far riflettere i legislatori, portando ad una regolamentazione dei diritti e dei doveri sulla rete, magari dando vita alla tanto acclamata Internet Bill of Rights.

    Facciamo attenzione, quindi, a quello che scriviamo su Facebook, Twitter, Google Plus, e chi più ne ha più ne metta. Ricordiamoci che internet non è un mondo a parte e ogni singolo utente è destinatario di diritti e doveri; stessi diritti e doveri che il nostro Ordinamento ci garantisce e ci impone nella vita di tutti i giorni. Il mondo reale e il World Wide Web non sono due cose diverse. Il secondo appartiene al primo; e il primo è regolato dal diritto e tale deve essere anche il secondo.

    Cittadini sempre, cittadini ovunque.

    [button-red url=”https://www.davidemontanaro.it/wp-content/uploads/2015/06/cass-pen-24431-15.pdf” target=”_blank” position=”left”]Scarica la sentenza della Cassazione n.24431/15 (.pdf)[/button-red][clear]

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